Maimex Spa – C.F. e P. I. 03812730152 | REA 0974773 | Capitale Sociale 1.308.580 €
Via Pola 24/26 20096 Pioltello (MI) | Tel. 02 9291811 | Fax 02 92162720


SEGNALAZIONI DAL MONDO MAIMEX

Nel nostro database sono presenti 8 news.


Tutela Made In Italy : DDL1195-b 9 luglio 2009

Il 9 luglio 2009, Il Senato Italiano ha approvato il seguente disegno di legge, gia` approvato dalla Camera dei deputati in merito alle disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, prevede all'arti 17 comma 4 che

PER TUTTI I PRODOTTI NON ORIGINARI DELL'ITALIA RECANTI MARCHI DI AZIENDE ITALIANE, DEBBA ESSERE RIPORTATO IN

CARATTERI EVIDENTI IL PAESE O LUOGO DI PRODUZIONE.

La normativa entrerà in vigore dopo 15 gg dalla pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE.

Al momento non ci sono specifiche ulteriori sulle procedure applicative

Alleghiamo bozza dell'articolo di legge in questione.

Allegato :
ddl1195-b.pdf


SCHEDA DI TRASPORTO – ENTRATA IN VIGORE

E’ imminente l’entrata in vigore della Scheda di Trasporto: il decreto che la istituisce in attuazione
dell’articolo 7 bis del decreto legislativo n.286/2005 è stato firmato dai Ministri dei Trasporti, dell’Interno e
dell’Economia e si attende ora la sua pubblicazione sulla G.U.
Com’è noto, il nuovo documento dovrà essere emesso a cura del committente e dovrà accompagnare la
merce. In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la Scheda di Trasporto o in alternativa
copia del contratto di trasporto; in assenza di documentazione, è previsto il fermo del veicolo e la sua
restituzione solo dopo l’esibizione della documentazione stessa. La sanzione per i committenti che non
compilano la Scheda è molto pesante: da 600 a 1.800 euro.
Naturalmente il committente potrà incaricare un terzo, tra cui lo stesso conducente, di compilare la Scheda,
ferma restando la sua responsabilità sull’esattezza e la completezza dei dati riportati (in caso di
compilazione incompleta o inveritiera il committente è soggetto alla stessa sanzione da 600 a 1.800 euro
prevista per la mancata compilazione).

Contenuto della Scheda di Trasporto - Lo schema grafico della Scheda è libero. I dati che devono essere
obbligatoriamente riportati riguardano:

 il vettore, cioè l’impresa che esegue materialmente il trasporto
 il committente, cioè l’impresa che stipula il contratto con il vettore
 il caricatore, cioè l’impresa che cura la sistemazione del carico
 il proprietario della merce (se conosciuto)
 la merce trasportata (tipologia, quantità, peso)
 i luoghi di carico e di scarico

Per ciascun soggetto occorre indicare la ragione sociale, l’indirizzo, i riferimenti telefonici o email, la Partita
Iva e per il vettore anche il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce dovrà specificare il
motivo. Confetra si è sempre dichiarata contraria all’inserimento del proprietario della merce nella Scheda
di Trasporto, sia perché la proprietà della merce è continuamente soggetta a cambiamenti, sia perché la
figura del proprietario della merce è per definizione irrilevante nel contratto di trasporto; in determinati casi,
inoltre, l’individuazione del proprietario della merce potrebbe essere negata al committente per condizioni
contrattuali. Di tutte queste considerazioni comunque tiene conto il decreto in corso di emanazione che
consente al committente di indicare i motivi per cui non gli è noto il proprietario della merce.

Esenzione per il collettame – Il trasporto a collettame è stato esentato dall’obbligo di essere scortato dalla
Scheda di Trasporto. Peraltro il decreto in corso di emanazione, nonostante il parere contrario di Confetra,
definisce in modo parziale il collettame. E’ infatti stabilito che l’esonero vale solo per i “trasporti di collettame
che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da
diversi mittenti”. Si ha comunque l’affidamento che in sede di circolare esplicativa il Ministero chiarirà che
per trasporto di collettame si intende anche quello in cui il mittente non è proprietario della merce e vi sia
una pluralità di destinatari.

Documenti equipollenti – Nel caso di trasporti scortati dalla CMR, da documenti doganali (es. DAU,
documenti di transito, Carnet TIR), da documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle accise,
dal documento di trasporto (DDT) di cui al DPR n.472/1996 o dal documento di cabotaggio di cui al D.M. 3
aprile 2009 non è necessario emettere la Scheda di Trasporto perché i suddetti documenti sono considerati
equipollenti.

Accertamento della corresponsabilità – Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 bis del d.lgvo n.286/2005 la
Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell’accertamento della corresponsabilità per
le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente. A tal fine è opportuno che il committente
inserisca nella Scheda un richiamo espresso per il vettore ad eseguire il trasporto nel rispetto delle
disposizioni del Codice della Strada.

Cordialmente Maimex Spa, per maggiori dettagli si prega di scaricare l'allegato in oggetto

Allegato :
allcirc96.pdf


MAIMEX LOGISTICS

Maimex è diventata oggi Provider Logistico 4PL con presenza in Cina, ad Hong Kong ed in Italia,

Con capacità superiori sia a livello di soluzioni logistiche sia a livello di tecnologia e di integrazione di un 3PL anche evoluto.

Studio di soluzioni logistiche di magazzino integrate a WMS in tutto quel complesso ed articolato flusso che va’ dal prelievo delle merci dai luoghi di produzione , allo stoccaggio, alla preparazione degli ordini in uscita per conto dei cliente ed infine alla distribuzione degli stessi in retail, wholesale, cross docking


MAIMEX SHENZHEN LICENZA CLASSE A

Nel 2009 Maimex nell'ufficio di rappresentanza a Shenzhen ha acquisito la Licenza di classe A, come società operante in Cina, passo importante per l'espansione di servizi legati alle spedizioni internazionali e le altre attività collegate.


MAIMEX FAR EAST

Nel 2008, dall'Estremo Oriente Maimex spostato otto milioni di chilogrammi di aereo a Milano, il 45 per cento, che è stato spostato fuori di Hong Kong, il 10 per cento da Shenzhen, il 45 per cento da Shanghai con il cinque per cento provenienti da Pechino, dove l'impresa ha avuto un ufficio solo dal mese di agosto.

 Versione Stampabile di questa pagina Pagina successiva Global Tracking System Chi Siamo I servizi Le sedi WorldWide Links utili Contatti Maimex News